Noi tifiamo per un servizio pubblico radiotelevisivo con nuove regole, ma vogliamo che nel frattempo si rispettino almeno quelle vigenti.

Le conoscete?

Testo unico della radiotelevisione

Decreto legislativo 31.07.2005 n° 177 , G.U. 07.09.2005

Pubblichiamo il testo unico della radiotelevisione aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.

Codice Testo unico della radiotelevisione (Dlgs 177/2005)
Titolo I – (artt. 1- 8)
Titolo II – I soggetti (artt. 9- 14)
Titolo III – Attività (artt. 15 – 31)
Titolo IV – Norme a tutela dell’utente (artt. 32 – 41)
Titolo V – Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze (art. 42)
Titolo VI – Norme a tutela della concorrenza e del mercato (art. 43)
Titolo VII – Produzione audiovisiva europea (art. 44)
Titolo VIII – Servizio pubblico generale radiotelevisivo e disciplina della concessionaria (artt. 45 – 49)
Titolo IX – Commissione parlamentare di vigilanza (art. 50)
Titolo X – Disposizioni sanzionatorie e finali (art. 51 – 56)

Titolo VIII
SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA

Art. 45.
Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo e’ affidato per concessione a una societa’ per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della societa’ concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della societa’ concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore e’ definito ogni tre anni con deliberazione dell’Autorita’; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita’ indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una societa’ per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell’impresa italiane attraverso l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu’ significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita’ sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita’ delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita’ della prima infanzia e dell’eta’ evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilita’;
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo 38;
p) l’articolazione della societa’ concessionaria in una o piu’ sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
q) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell’articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalita’ di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita’ di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della societa’ concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all’attivita’ di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d’intesa dall’Autorita’ e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.
5. Alla societa’ cui e’ affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo e’ consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso societa’ collegate, di attivita’ commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche’ di altre attivita’ correlate, purche’ esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

Art. 46.
Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale

1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell’utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la societa’ concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione e’ tenuta ad adempiere nell’orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale; e’, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio con la societa’ concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della liberta’ di iniziativa economica della societa’ concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa, nonche’ nel rispetto dell’unita’ giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell’incolumita’ e della sicurezza pubbliche.
3. Ai fini dell’osservanza dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.

Art. 47.
Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo

1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilita’ nell’utilizzo del finanziamento pubblico, la societa’ concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilita’ separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell’anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall’Autorita’, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilita’ applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilita’ analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attivita’, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della societa’ considerati includendo o escludendo le attivita’ di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, e’ trasmesso all’Autorita’ e al Ministero.
2. La contabilita’ separata tenuta ai sensi del comma 1 e’ soggetta a controllo da parte di una societa’ di revisione, nominata dalla societa’ concessionaria e scelta dall’Autorita’ tra quante risultano iscritte all’apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa’ e la borsa, ai sensi dell’articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All’attivita’ della societa’ di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l’ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo, in misura tale da consentire alla societa’ concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale societa’, come desumibili dall’ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovra’ essere operata con riferimento anche all’articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l’autonomia economica.
4. E’ fatto divieto alla societa’ concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attivita’ non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Art. 48.
Verifica dell’adempimento dei compiti

1. In conformita’ a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunita’ europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, e’ affidato all’Autorita’ il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualita’ del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L’Autorita’, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d’ufficio o su impulso del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l’apertura dell’istruttoria al rappresentante legale della societa’ concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facolta’ di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell’istruttoria, nonche’ di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L’Autorita’ puo’ in ogni fase dell’istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell’istruttoria;
disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonche’ la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorita’ sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell’Autorita’ nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
6. Con provvedimento dell’Autorita’, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorita’ ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla societa’ concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita’ e della durata dell’infrazione, l’Autorita’ dispone, inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l’Autorita’ applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia’ applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresi’ il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorita’ puo’ disporre la sospensione dell’attivita’ d’impresa fino a novanta giorni.
9. L’Autorita’ da’ conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.

Art. 49.
Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa

1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e’ affidata, fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI-Radiotelevisione italiana Spa e’ assoggettata alla disciplina generale delle societa’ per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da nove membri, e’ nominato dall’assemblea. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della societa’, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalita’ e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attivita’ economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione e’ effettuata dal consiglio nell’ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. L’elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista.
A tale fine l’assemblea e’ convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi dell’articolo 2366 del codice civile, non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza; a pena di nullita’ delle deliberazioni ai sensi dell’articolo 2379 del codice civile, l’ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni prima dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente diritto di voto puo’ votare una sola lista. Nel caso in cui siano state presentate piu’ liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i quozienti cosi’ ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell’ordine dalla stessa previsto e si forma un’unica graduatoria nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti piu’ elevati. In caso di parita’ di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure di cui al presente comma si applicano anche all’elezione del collegio sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nell’assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui e’ titolare lo Stato. Tale lista e’ formulata sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione secondo le modalita’ e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle assemblee della societa’ concessionaria convocate per l’assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilita’ nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformita’ alla deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell’unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o piu’ membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure del presente comma entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa, a cio’ si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.
11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e’ nominato dal consiglio di amministrazione, d’intesa con l’assemblea; il suo mandato ha la stessa durata di quello del consiglio.
12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti in base allo statuto della societa’:
a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione e al funzionamento dell’azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio;
b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione;
c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata, la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione;
d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello;
e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri dirigenti, nonche’, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione;
f) provvede alla gestione del personale dell’azienda;
g) propone all’approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli stessi, nonche’ quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro;
firma gli altri atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della societa’;
h) provvede all’attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonche’ dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l’attuazione degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi del presente testo unico.
13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa resta disciplinata dall’articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
Titolo IX
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

Art. 50.
Commissione parlamentare di vigilanza

1. La Commissione parlamentare per indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dall’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall’articolo 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

Titolo X
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Capo I
Sanzioni

Art. 51.
Sanzioni di competenza dell’Autorita’

1. L’Autorita’ applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicita’ e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall’Autorita’ con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera dell’Autorita’ n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori di contenuti;
c) dalle disposizioni sulla pubblicita’, sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, ed ai regolamenti dell’Autorita’;
d) dall’articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche’ dai regolamenti dell’Autorita’, relativamente alla registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all’obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all’articolo 33;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall’articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente, dall’articolo 44 e dai regolamenti dell’Autorita’;
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all’articolo 32;
i) in materia dei divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b);
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale e’ rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui all’articolo 29;
n) in materia di obbligo di informativa all’Autorita’ riguardo, tra l’altro, a dati contabili ed extra contabili, dall’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell’Autorita’;
o) dalle disposizioni in materia di pubblicita’ di amministrazioni ed enti pubblici di cui all’articolo 41.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l’Autorita’ dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate l’Autorita’ diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tale fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine sopraindicato, l’Autorita’ delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d);
c) da 1.549 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e).
3. L’Autorita’, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);
b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);
c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
d) da 1.040 euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o).
4. Nei casi piu’ gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l’Autorita’ dispone altresi’, nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell’attivita’ per un periodo da uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo emani uno o piu’ regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall’articolo 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.
6. L’Autorita’ applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell’articolo 35.
7. L’Autorita’ e’ altresi’ competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all’articolo 43, nonche’ quelle di cui all’articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. L’Autorita’ verifica l’adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall’articolo 48.
9. Se la violazione e’ di particolare gravita’ o reiterata, l’Autorita’ puo’ disporre nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti la sospensione dell’attivita’ per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi piu’ gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorita’, la revoca della concessione o dell’autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Art. 52.
Sanzioni di competenza del Ministero

1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Il Ministero, con le modalita’ e secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni dagli articoli 23, comma 1, e 24, commi 1 e 2;
b) dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria all’esercizio dell’impresa.
3. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all’articolo 42, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono adottate qualora il soggetto interessato, avvisato dell’inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attivita’ di trasmissione non vi provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione.
4. Il Ministero dispone la sospensione dell’esercizio nei casi e con le modalita’ di cui all’articolo 24, comma 3.
5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Capo II
Disposizioni finali

Art. 53.
Principio di specialita’

1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell’esigenza di incoraggiare l’uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui all’articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, su quelle dettate in materia dal medesimo.

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